ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
[image:image-1]
La circolare n.36/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 Dicembre 2013 fa chiarezza sull'accatastamento dell'impianto fotovoltaico, quindi sia il valore che va accatastato che il rapporto con la grandezza dell'impianto.E' importante fare chiarezza su quando l'impianto va accatastato oppure no.In passato, infatti, c'era un discrasia all'interno dell'Agenzia delle Entrate, prima sosteneva che gli impianti fotovoltaici, che ai fini catastali sono considerati da sempre beni immobili, ai fini della fiscalità dovevano essere valutati come beni mobili. Dopo la Circolare l'Agenzia delle Entrate elimina questa discrasia, considerando gli impianti fotovoltaici come beni immobili sia ai fini fiscali che catastali.Obbligo di accatastamento parziale o totaleGli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando vanno dichiarati in catasto, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte.
- Costituiscono unità immobiliari urbane i cosiddetti parchi fotovoltaici, in quanto dotati di autonomia funzionale, da accertare in apposite categoria catastali (D/1 oppure D/10). Come se fossero delle centrali di produzione di energia.
- Non hanno autonoma rilevanza catastale (non sono quindi unità immobiliari autonome) e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, che vanno ad aumentare solo il valore del fabbricato quindi della rendita catastale, le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta potenza e destinati preventivamente ai consumi domestici.
Gli impianti fotovoltaici comportano quindi una variazione della rendita catastale, perché semplici pertinenze se presente almeno uno dei seguenti requisiti:
- Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 kWp e se comporta un aumento superiore al 15% del valore catastale dell’immobile;
- Quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente che sia installato istallato al suolo o in copertura
Obbligo di accatastamento e impreseNel caso in cui l'impianto sia istallato sui locali di un'attività, si deve ammortizzare l'impianto con l'aliquota prevista per i beni immobili (obbligo di accatastamento) che è del 4%, con un periodo di ammortamento di 25 anni.Non si può dare una risposta univoca se si tratta di un cambiamento positivo o negativo, perchè dipende dal bilancio e dalla situazione fiscale dell'azienda. E' una questione di tempistica: il costo dedotto è lo stesso, ma cambiano i tempi. Con il vecchio regime (9% in 10 anni) si poteva abbattere il carico fiscale in maniera più consistente, ma per un minor numero di anni.La circolare in questione specifica che durante il calcolo del valore catastale dell'impianto devono essere considerate anche tutte le componenti del sistema, comprese anche quelle contenute all'interno dei locali tecnici, come inverter, quadri elettrici, sistemi di allarme etc. Secondo alcuni questo farebbe raddoppiare la rendita catastale rispetto al metodo precedente, con un forte impatto sui bilanci. In parte è così ma, dato che sono tutte apparecchiature, crescono anche le imposte connesse alla redita catastale stessa. L'entità di questi aumenti, però, non si rileverà critica nel bilancio di un'azienda che è sano e ben costruito.Nessun obbligo di accatastamentoNon sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:[image:image-0]
- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kWp per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
- la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3.