Superammortamento 2016 - AEF

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 SUPERAMMORTAMENTO
 LEGGE DI STABILITA' 2016

Il super ammortamento o maxi ammortamento è una misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 
Lo scopo di questa misura è quella di incentivare e agevolare gli investimenti delle imprese, infatti  attraverso il super ammortamento o maxi ammortamento le aziende che investono in beni strumentali possono ammortizzare fiscalmente il bene al 140 per cento invece del 100 per cento.



Definiamo Il Bene Strumentale
I beni strumentali o cespiti sono quei beni che vengono utilizzati dall’azienda per lo svolgimento della propria attività per più esercizi contabili e che quindi dispiegano la loro utilità nel tempo. Ad esempio tra i beni strumentali generici che spesso sono comuni a molte imprese possiamo annoverare i mobili di arredo degli uffici, i personal computer, le autovetture. Inoltre sono beni strumentali apparecchiature, attrezzi e strumenti propri dell’attività dell’impresa e/o dell’artigiano come ad esempio gli attrezzi di lavoro (chiavi, cacciaviti, martelli ecc) per un meccanico, trattore e aratro per un contadino, gru e betoniere per un costruttore edile e così via.

Quali Sono I Soggetti Beneficiari

Il super ammortamento o maxi ammortamento al 140 per cento può essere applicato da «tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale», comprendendo in questa definizione tutti i titolari di:
  • reddito d’impresa;
  • reddito da lavoro autonomo (compresi i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi).
Sono al momento esclusi i contribuenti con regime forfettario

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Quando Si Applica

Si applica a tutti i beni strumentali NUOVI.  Sono esclusi i beni strumentali che hanno un'aliquota inferiore al 6,5 %, agli investimenti in fabbricati e costruzioni.

Il meccanismo di applicazione del super ammortamento o maxi ammortamento al 140 per cento prevede che l’azienda possa dedurre una quota fiscale di ammortamento maggiore rispetto a quanto oggi prevede il decreto ministeriale di riferimento.
Nell’applicazione operativa, l’ammortamento al 140 per cento consente di ammortizzare il cespite acquistato secondo le aliquote ordinarie , mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una «variazione in diminuzione della base imponibile» su cui poi verranno calcolate le imposte.
Per esempio, se l’azienda Gamma acquista un cespite per un costo (netto IVA) pari a 1000,00 euro e il relativo coefficiente di ammortamento è pari al 10% per 10 anni (come da D.M. 1988), con il super ammortamento questa azienda avrebbe diritto a dedurre fiscalmente il 14% (in luogo del 10).
Le aliquote ordinarie di ammortamento (ovvero  i  coefficienti di ammortamento stabiliti dal Decreto Ministeriale del 31/12/1988) rimarranno invariati e a questi verrà aggiunto il 40% come nell'esempio sopra riportato.
Il superammortamento si applica anche in caso di acquisto di beni mediante contratti di locazione . Le aziende potranno maggiorare così le ordinarie quote di ammortamento e i canoni di leasing di un importo pari al 40% ripartendo la ulteriore deduzione sulla durate del periodo fiscale di ammortamento, in proporzione alle quote stanziate e dedotte. I professionisti, invece, che deducono una quota intera anche nell’anno di acquisto , avranno una maggiorazione del 40% sin da tale esercizio.
Per i leasing la maggiorazione del 40% riguarda la sola quota capitale del canone (oltre al prezzo di riscatto). La deduzione dell’ulteriore 40% (che si effettua mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi) ha efficacia solo ai fini Ires o Irpef poiché non rileva invece ai fini dell’Irap.

Fascia Temporale di Acquisto

Il superammortamento si applica per i beni strumentali acquistati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.
Di conseguenza, in attesa di ulteriori chiarimenti operativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, il super ammortamento al 140 per cento non potrà essere utilizzato ai fini degli acconti delle imposte dovuti per il 2015 ed il 2016.
Ai fini delle verifica del rispetto del periodo temporale  verrà presa in considerazione la data di consegna del bene e non quella del pagamento.

Fotovoltaico e Superammortamento

L'impianto fotovoltaico aziendale è un bene della stessa azienda ed è visto come strumentale nel caso in sui sia funzionale allo svolgimento dei processi produttivi dell'azienda.

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Le aziende, le società e le attività commerciali possono ammortizzare l'installazione del fotovoltaico come bene strumentale all'attività lavorativa. Al fotovoltaico aziendale viene quindi essere applicata una deduzione fiscale: il costo del fotovoltaico viene dedotto dal reddito dell'impresa, secondo una percentuale di circa il 9%. così come stabilito dalla circolare 36/E del 19/12/2013 dell'Agenzia delle Entrate
L'impianto fotovoltaico aziendale , qualificato come bene mobile con aliquota ordinaria di ammortamento non inferiore al 6,5 %,  che verrà installato entro la fine del 2016 godrà quindi del superammortamento .



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