[image:image-1]
LE TARIFFE NON CAMBIANO [image:image-2] CAMBIANO SOLO TEMPI E MODALITA’
Il provvedimento riguarda tutti gli impianti fotovoltaici incentivati con tutti i Conti Energia (I, II, III, IV, V).Dal 2015 il GSE “eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione, ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 Giugno dell’anno successivo”.La producibilità media annua è stimata sulla base del numero totale di ore di produzione dell’impianto riferite all’anno precedente oppure del numero di ore annue medie, definite in funzione della regione cui è localizzato l’impianto, qualora non siano disponibili le misure valide riferite a tutti i mesi dell’anno precedente.La rata mensile in acconto, come chiarito dal GSE, è calcolata sulla base della produzione media mensile dell’anno precedente (produzione totale diviso 12) oppure, se non tutte le misure mensili sono disponibili, la produzione media mensile è calcolata sulla base dei dati regionali.In ogni caso, entro il mese di Giugno dell’anno successivo viene fatto il conguaglio dei pagamenti.Ricapitolando: le rate mensili del 2015 sono calcolate sulla base della produzione media mensile del 2014 e il conguaglio, in base alla produzione reale del 2015, avverrà entro il 30 Giugno 2016.Le nuove scadenze dei pagamenti degli incentivi, cambiano come segue:[image:image-3]I pagamenti seguono il seguente calendario (tenendo sempre conto della soglia minima di 100,00 €):
- Per gli impianti di potenza fino a 3 kW
[image:image-4]
- Per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW
[image:image-5]
- Per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW
[image:image-6]
- Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, la scadenza dei pagamenti coincide con l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza.
INFORMAZIONI GENERALI DI PAGAMENTONel caso in cui la scadenza del pagamento ricada in un giorno festivo, la valuta del pagamento coincide con il giorno lavorativo immediatamente successivo.Il pagamento del conguaglio viene effettuato, superata la soglia minima di 100,00 €, con riferimento alle competenze degli anni precedenti, entro 60 giorni dal mese di ricezione delle prime misure e comunque entro il 30 Giugno di ogni anno.Nel caso in cui non sia raggiunta la soglia di 100,00 €, il conguaglio viene erogato dal GSE contestualmente al successivo acconto previsto (la somma degli importi deve in ogni caso superare la soglia minima di 100,00 €).In caso di conguaglio negativo, il GSE avvia tutte le azioni necessarie al recupero degli importi non dovuti e alla corretta imputazione dei successivi acconti.[image:image-7]