Normativa anticendio - AEF

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IMPIANTI FOTOVOLTACI - NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Nota prot. n. 1324 del 07/02/2012
Nota prot. n.6334 del 04/05/2012

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi , ma in via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico, in funzione delle sue caratteristiche e modalità di posa , può comportare un aggravio del pressistente livello di rischio di incendio.
L'impianto potrebbe infatti:
- interferire con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione
- ostacolare le operazioni di raffreddamento / estinzione di tetti cobustibili
- propagare fiamme all'esterno e verso l'intero del fabbricato.
Di conseguenza un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi (vedi tabella DPR 151 /2011) richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 art 4 del DPR 151 del 1/08/2011 ( DPR n. 151/2011 Art. 4 comma 6: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.)
Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 151/2011 gli enti  i privati responsabili delle attività soggette di categorie B e C, devono richiedere al Comando provinciale VVF l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.  

REQUISITI TECNICI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD USO DI UN'ATTIVITÀ SOGGETTA A CONTROLLO

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Ai fini della prevenzione incendi gli impianti FV dovranno essere progettati, realizzati e manutenuti a regola d'arte.
Ove gli impianti siano eseguiti secondo i documenti tecnici emanati dal CEI (norme e guide) e/o dagli organismi di normazione internazionale, essi si intendono realizzati a regola d'arte.
Inoltre tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. In particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.
L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal ge-neratore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l'impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). Risulta, altresì, equivalente l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005).
In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'in-cendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (secondo UNI EN 13501-5:2009 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all'art. 2 del DM 10 marzo 2005 recante "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione" da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all'analisi del rischio incendio, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC.
Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi.
I cavi dovranno essere esterni agli ambienti in cui possono essere soggetti a surriscaldamento
L'impianto FV dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche:
- in caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dall'innesco elettrico, è necessario installare la parte di impianto in cor-rente continua, compreso l'inverter, all'esterno delle zone classificate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - allegato XLIX;
- nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplodente, il generatore fotovoltaico e tutti gli atri componenti in corrente continua costituenti potenziali fonti di inne-sco, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche appli-cabili;
- i componenti dell'impianto non dovranno essere installati in luoghi definiti "luoghi sicuri" ai sensi del DM 30/11/1983, né essere di intralcio alle vie di esodo;
- le strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l'incendio di cui al DM 09/03/2007, dovranno essere verificate e documentate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovol-taico, anche con riferimento al DM 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni".
Si precisa che per le pensiline in materiale incombustibile degli impianti di distribuzione carbu-ranti non è richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco.
Dovranno essere segnalate con apposita cartellonistica i generatori e l'ubicazione degli stessi, la tensione dell'impianti, la presenza dei dispositivi di sezionamento  di emergenza . La cartellonistica dovrà essere resistenze ai raggi ultravioletti , installata ogni 10 mt per i tratti di conduttura

DOCUMENTAZIONE E  VERIFICHE
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Dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità di tutto l'impianto fotovoltaico e non delle singole parti .
Inoltre sarà indispensabile periodicamente e ad ogni modifica, (ampliamento o modifica dell'impianto) eseguire e documentare le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione di serraggio.
Ogni 5 anni (in alcuni casi ogni 10 anni) il titolare dell'attività è tenuto ad inviare al comando VVF una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio (vedi art. 5 DPR 151/2011).
Questa dichiarazione dovrà essere redatta dal progettista che  dovrà compilare i moduli dati dai VVF (scaricabili on line) ; preventivamente dovrà accertarsi presso le ditte manutentrici dei vari impianti , che non sussistano condizioni che compromettano la sicurezza anticendio degli impianti stessi .
Nello specifico la ditta manutentrice degli impianti fotovoltaici dovrà con cadenza regolare effettuare le seguenti verifiche:
- pulizia pannelli e rilievi con strumenti su ogni pannello
- verifiche elettriche (tensione, isolamento, ecc) con particolare attenzioni ai giunti
- controllo funzionalità inverter
- controllo dei quadri in corrente alternata
- controllo e pulizia dei locali quadri
I report dovranno essere conservati unitamente alle stampe dei rilievi degli strumenti (nel caso vengano segnalate anomalie) e dovranno restare a disposizione di eventuali controlli della autorità competenti (VVF)[image:image-3]
 
N.B. Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell'entrata in vigore dei protocolli del  2012 (indicati in testa) ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.
In generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche di cui al precedente paragrafo
 
NOTE
Si ricorda sempre che le soluzioni tecniche non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive , ma il professionista , attraverso lo strumento della valutazione del rischio, può individuare soluzioni alternative per ottenere la sicurezza anticendio. Inoltre si dovrà sempre far riferimento al proprio corpo dei Vigili del Fuoco che in base alla località e al tipo di attività potrà dare direttive diverse.

NOTA COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO

Si ribadisce il contenuto della nota in oggetto secondo il quale, la mera installazione di un impianto fotovoltaico, ove non modifichi il rischio di incendio, non richiede la presentazione di un nuovo parere di conformità e in caso di aumento di tale rischio (praticamente sempre) ovvero di modifica delle misure di prevenzione e/o protezione dovrà essere effettuato l'aggiornamento della valutazione del rischio, prevista dal D.M. 04 maggio 1998, con la conseguente presentazione di un nuovo parere di conformità ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.
(*) Qualora il Comando ravvisi che l'installazione di pannelli fotovoltaici costituisca aggravio di rischio o modifica delle misure di prevenzione e/o protezione adottate, ha l'obbligo di richiedere l'aggiornamento della valutazione del rischio, con la presentazione di un nuovo parere di conformità ai sensi del DPR 37/98, del DM 4 maggio 1998 e ss.mm.ii.
Un'ulteriore valutazione del rischio dovrebbe essere effettuata sulle possibili sovrapposizioni di effetti in caso di evento incidentale, sulle possibili interferenze con le vie di veicolazione di incendi, ecc. Nei casi in cui i pannelli non costituiscano aggravio di rischio si ritiene che un'ulteriore valutazione non debba essere effettuata.
Nel caso in cui dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria B o C, dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, dovranno essere attivate le procedure previste dall’art. 3 (DPR 151/2011. 7 vedi riferimento in calce)
Per le attività di categoria A, e per quelle di categoria B e C, per le quali a valle della valutazione del rischio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio do-vuto alla installazione di impianti fotovoltaici, si può procedere agli adempimenti di cui all’art. 4(DPR 151/2011, in linea con quanto stabilito anche all’art. 4 comma 7 del D.M. 07/08/2012. 8 vedi riferimento in calce)
(*) Tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti in merito con le note ministeriali n. 1324 del 7/02/2012 e 6334 del 4/05/2012:
- L’installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e pertanto devono essere attivate le procedure di cui all’art.4, comma 6, del DPR 151/2011. Le indicazioni di cui alla nota ministeriale n. 6334 del 4/05/2012  forniscono gli elementi di valutazione volti a stabilire se la modifica comporti o meno aggravio del rischio.
- La valutazione di cui al punto precedente deve essere effettuata anche in caso di impianto fotovoltaico progettato secondo la linea guida allegata alla nota ministeriale n. 1324 del 7/02/2012. Si ritiene peraltro che tale valutazione non debba ottenere l’assenso preliminare del Comando, in quanto non previsto nel regolamento di prevenzione incendi.
- Le procedure da attuare in esito alla suddetta valutazione sono chiaramente individuate nella citata nota di chiarimento
- Le considerazioni svolte si riferiscono ad impianti incorporati, indipendentemente dalle modalità di utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (in concorso o in alternativa a quella fornita dalla rete di distribuzione pubblica).

[image:image-4] SI RIPORTANO IN CALCE GLI ARTT . 3 , 4 , 5 e 6 DEL DPR 151/2011

Art. 3 - Valutazione dei progetti
1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche’ dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo’ richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita’ degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4 - Controlli di prevenzione incendi
1. Per le attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e’ presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attivita’, mediante segnalazione certificata di inizio attivita’, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento.
Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
2. Per le attivita’ di cui all’Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche’ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita’ o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attivita’ previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita’ entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
3. Per le attivita’ di cui all’Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche’ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attivita’ previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita’ entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita’ di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita’ delle attivita’ di cui all’Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e’ chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5 - Attestazione di rinnovo periodico di conformita’ antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita’ antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento e’ tenuto ad inviare al Comando, e’ effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
2. Per le attivita’ di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e’ elevata a dieci anni. 
 
Art. 6 - Obblighi connessi con l’esercizio dell’attivita’
1. Gli enti e i privati responsabili di attivita’ di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonche’ di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita’, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attivita’. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
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