Conto Energia: pubblicato il decreto sul phase out. Cosa cambia per chi ha un impianto fotovoltaico?
Qualche mese fa avevamo parlato della possibilità, introdotta dal DL Bollette 2026, di uscire volontariamente e in anticipo dal Conto Energia. All'epoca mancava ancora un tassello importante: il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che avrebbe dovuto stabilire concretamente come funzionerà questa possibilità. Ora il decreto è stato pubblicato, ed è entrato in vigore il 29 settembre 2026, e ci permette di capire molto meglio cosa comporterà scegliere il cosiddetto phase out del Conto Energia. La prima cosa da chiarire è questa: non significa che il Conto Energia finirà anticipatamente per tutti. Chi possiede un impianto incentivato potrà continuare a beneficiare della propria convenzione fino alla sua naturale scadenza. Il nuovo meccanismo riguarda invece alcuni proprietari che, rispettando determinate condizioni, potranno scegliere volontariamente di uscire prima dal sistema incentivante.
E oggi sappiamo anche che questa scelta sarà strettamente collegata al rinnovamento integrale dell'impianto fotovoltaico.
La misura riguarda gli impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, ammessi al I, II, III o IV Conto Energia e che beneficiano di tariffe o premi fissi non dipendenti dall'andamento dei prezzi di mercato. La fuoriuscita potrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2028, entro un limite complessivo di 10 GW di potenza. Gli impianti fino a 20 kW non rientrano nel meccanismo.
La novità più importante è che uscire dal Conto Energia significa anche rifare l'impianto e questo è probabilmente l'aspetto più rilevante chiarito dal nuovo decreto.
La fuoriuscita anticipata non consiste semplicemente nel rinunciare agli incentivi residui in cambio di un corrispettivo economico. Chi accederà al meccanismo dovrà impegnarsi a effettuare un rifacimento integrale dell'impianto fotovoltaico, a decorrere dal 1° gennaio 2028, e l'impianto oggetto dell'intervento dovrà entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2030 — pena la decadenza dal diritto al corrispettivo.
Ma cosa significa, concretamente, “rifacimento integrale”? Non parliamo della semplice sostituzione di alcuni moduli o dell'inverter per mantenere in funzione l'impianto esistente. La misura è pensata come una vera operazione di rinnovamento e potenziamento dell'impianto: il rifacimento dovrà infatti comportare un aumento della potenza sufficiente a raggiungere precisi obiettivi di producibilità. Nella documentazione parlamentare questo tipo di intervento viene ricondotto al concetto di repowering, cioè all'aggiornamento e al potenziamento di un impianto esistente per aumentarne la produzione e prolungarne la vita operativa. Questo, però, non significa necessariamente che ogni componente dell'impianto debba essere smantellato e sostituito. Il decreto non stabilisce, per esempio, che strutture, cavidotti, quadri o infrastrutture di connessione debbano essere sempre rifatti da zero. Saranno le Regole operative del GSE a definire più nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento e le modalità con cui dovrà essere dimostrato il raggiungimento dei requisiti previsti. Quello che sappiamo già è che non sarà sufficiente un normale intervento di manutenzione: il risultato dovrà essere un impianto rinnovato e potenziato, capace di raggiungere i livelli di producibilità richiesti. L'obiettivo della misura non è quindi soltanto ridurre progressivamente il peso dei vecchi incentivi, ma anche favorire il rinnovamento tecnologico degli impianti esistenti. La stessa documentazione parlamentare individua nel meccanismo un duplice obiettivo: ridurre gli oneri legati al Conto Energia e rinnovare il parco fotovoltaico esistente.
Per gli impianti con moduli non collocati a terra — per esempio installati su edifici — e per quelli con moduli collocati a terra in area agricola, il rifacimento dovrà consentire un incremento della producibilità di almeno il 30% rispetto al valore atteso nel periodo residuo di incentivazione.
Per tutti gli altri impianti, il rifacimento dovrà invece consentire di raggiungere una producibilità pari almeno al doppio di quella attesa nel periodo residuo di incentivazione.
Attenzione però: non significa automaticamente aumentare del 30% o del 100% la potenza nominale dell'impianto. Il decreto richiede un incremento di potenza idoneo a raggiungere questi livelli di producibilità. Per determinare l'incremento di potenza, il riferimento sarà la potenza dell'impianto risultante alla data di stipula della convenzione in Conto Energia con il GSE. Le modalità concrete di calcolo saranno definite nelle Regole operative.
Il decreto introduce anche precise condizioni tecnologiche: per gli interventi di rifacimento dovranno essere utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico gestito da ENEA e conformi ai requisiti territoriali e tecnici previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del DL 181/2023.
Chi ha già aderito nel 2026 agli schemi di rimodulazione delle tariffe premio previsti dal DL Bollette — l'estensione della convenzione di cui avevamo parlato a maggio — potrà accedere direttamente al meccanismo, presentando comunque la manifestazione di interesse secondo le modalità che il GSE definirà nelle Regole operative.
Chi invece non ha aderito a quegli schemi potrà comunque manifestare il proprio interesse, ma dovrà partecipare a una procedura competitiva gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027. In questa procedura i partecipanti presenteranno un'offerta di ribasso rispetto al valore economico di riferimento del proprio impianto, e il GSE formerà una graduatoria fino al raggiungimento del contingente disponibile. Manifestare interesse, quindi, non significa automaticamente essere ammessi. Il corrispettivo sarà erogato a partire dal 2028, in rate costanti nell'arco di dieci anni.
Il decreto è entrato in vigore il 29 settembre 2026 e prevede ora un nuovo percorso operativo: entro 30 giorni dall'entrata in vigore il GSE dovrà pubblicare le Regole operative necessarie per disciplinare nel dettaglio l'accesso alla misura. Entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione delle Regole operative, il GSE dovrà poi pubblicare l'avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole operative. Saranno queste Regole a chiarire gli aspetti pratici ancora aperti: modalità di presentazione della richiesta, documentazione necessaria, modalità di calcolo dell'incremento di potenza necessario a raggiungere la producibilità richiesta e funzionamento della procedura competitiva.