Newsletter Ottobre 2025 - Nuove linee guida antincendio per impianti fotovoltaici - AEF

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Nuove linee guida antincendio per impianti fotovoltaici

Il provvedimento DCPREV 14030 aggiorna i requisiti di sicurezza per gli impianti fotovoltaici con tensioni fino a 1500 V su edifici civili, industriali, commerciali, rurali, incluse tettoie, pergole e pensiline collegate, e a quelli su parcheggi coperti, se interferenti con le attività soggette a prevenzione incendi. introducendo nuove regole su sistemi di accumulo, distanze minime, compartimentazioni e manutenzione obbligatoria.
Queste linee guida sono vincolanti per nuove installazioni e modifiche sostanziali, mentre per impianti che alla data del 1° settembre 2025 avevano già concretamente avviato le procedure possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente. Sono esclusi impianti a terra, impianti plug & play, impianti < 800 W, agri-voltaici >100 m dagli edifici e impianti a concentrazione solare non su edificio/tettoia.
Il testo introduce la distinzione fra impianti BAPV (applicati sull’involucro edilizio) e BIPV (integrati) e per i sistemi d’accumulo si sottolinea l’obbligo di valutazione del rischio specifico se presenti sistemi BESS agli ioni di litio, con riferimento alle Linee guida dedicate ai BESS.
Le misure tecniche di prevenzione indicano le distanze minime: i pannelli devono essere raggruppati in sottoinsiemi di massimo 20 m per lato, separati da percorsi privi di impianti larghi almeno 2 m; fascia libera di 1 m in prossimità dei bordi della copertura. Inoltre, sono indicate aerazione/ventilazione e installazione inverter in compartimenti REI/EI 30 e limitazioni su installazioni in vie di esodo e in prossimità di EFC, aperture o impianti tecnici.
I pannelli e componenti rilevanti (inverter, quadri, condutture) devono rispettare una distanza minima di 1 m da evacuatori di fumo/calore, lucernari, camini e aperture; su coperture a shed con finestre, previste specifiche distanze e misure compensative se ridotte.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, c’è obbligo d’installazione su strutture incombustibili (classe A1), oppure interposizione di materiali EI 30. La reazione al fuoco va valutata sul sistema pannello-copertura secondo norme UNI EN 13501-1 e 13501-5.
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