L’installazione di impianti fotovoltaici è soggetta a una serie di normative che regolamentano ogni aspetto del processo, dall’installazione alla manutenzione. Rispettare tali regole è fondamentale per garantire conformità legale, sicurezza ed efficienza delle installazioni solari. Con la pubblicazione del D.Lgs. 190/2024, sono cambiate le regole per l’installazione degli impianti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, e i relativi permessi.
Scopriamo quali sono le norme e regole da rispettare per l’installazione degli impianti fotovoltaici con recenti casi dalla giurisprudenza.
Per l’installazione fotovoltaica, bisogna far riferimento a una serie di normative che aiutano a comprendere i permessi necessari da ottenere prima dell’installazione e i requisiti tecnici da rispettare per non incorrere in abusi edilizi.
Nello specifico si può far riferimento a:
Glossario edilizia libera 2018;
D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali);
D.Lgs. 190/2024 (testo unico rinnovabili);
Norme CEI.
Quale titolo abilitativo per l’installazione del fotovoltaico? Cosa prevede il glossario di edilizia libera?
Il Glossario unico per interventi di edilizia libera, approvato con D.M. 2 marzo 2018, contiene l’elenco delle principali opere che non richiedono titolo abilitativo (Permesso di Costruire, CIL, CILA o SCIA).
Nello specifico, in riferimento agli impianti fotovoltaici, il glossario specifica che rientrano negli interventi di edilizia libera:
pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, o meglio, installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di: pannello solare; pannello fotovoltaico; generatore microeolico.
In generale, l’installazione di pannelli fotovoltaici è considerata come parte della manutenzione ordinaria e, pertanto, non è richiesta alcuna autorizzazione o atto amministrativo per iniziare immediatamente.
Il D.Lgs. 190/2024, testo unico rinnovabili, abroga alcuni articoli del D.L. 17/2022, tra cui l’art. 9 (semplificazione per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), commi 01, 1, 1 -bis , 1 -quinquies, 9 -ter (semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti), 10 (definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW).
A partire dal 30 dicembre 2024, secondo le nuove disposizioni, rientrano nel regime di edilizia libera:
gli impianti fotovoltaici sotto i 12 MW integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti;
gli impianti solari fotovoltaici collocati al di fuori della zona A dell’art. 2 D.M. 1444/1968, di potenza:
inferiore a 12 MW su installate su strutture o superfici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dall’edifici;
fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
gli impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
gli impianti solari termici sotto i 10 MW a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A).
La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, devono comunque essere rispettate le normative urbanistiche e tecniche stabilite dal D.P.R. 380/01 per quanto riguarda l’acquisizione del titolo edilizio necessario per la realizzazione di costruzioni e opere edilizie.
Il regime non si applica inoltre agli interventi ricadenti su beni culturali tutelati (di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 42/2004, o su aree naturali protette o all’interno di siti della rete Natura 200. Inoltre, non ricadono in edilizia libera, gli interventi che provocano interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, per gli interventi di edilizia libera è esteso il modello unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a).
A partire dal 30 dicembre 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, è obbligatoria la procedura semplificata per gli interventi all’Allegato B;
Se l’impianto interessa più Comuni, la procedura è gestita dal Comune in cui si trova la maggior parte dell’impianto, previa consultazione con gli altri.
Non si può utilizzare la PAS se: non si possiedono i diritti sulle superfici necessarie; gli interventi non sono compatibili con i regolamenti edilizi o i piani urbanistici; gli interventi sono contrari ai piani urbanistici in fase di adozione. In questi casi, è necessaria l’autorizzazione unica prevista dall’articolo 9.
Il proponente deve presentare al Comune, attraverso la piattaforma SUER, il progetto corredato di:
dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti richiesti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
documenti che dimostrino la disponibilità della superficie interessata per tutta la durata dell’impianto;
relazioni tecniche che certifichino: la compatibilità con i regolamenti edilizi e urbanistici; il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie; elaborati tecnici per il collegamento alla rete elettrica; cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto; relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell’osservanza del principio della minimizzazione dell’impatto territoriale o paesaggistico; dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all’unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica; piano di ripristino dei luoghi e relativa polizza fideiussoria per i costi.
Nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW: copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, se previsti; programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi.
Se il Comune non comunica il diniego entro 30 giorni (o 45 giorni in alcuni casi), la PAS si considera approvata.
Il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni, che devono essere presentate entro 30 giorni. Quando il titolo abilitativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale, acquisisce efficacia.
Il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni, che devono essere presentate entro 30 giorni. Quando il titolo abilitativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale, acquisisce efficacia.
Se entro 30 giorni dalla presentazione del progetto non viene notificato un diniego espresso, il titolo abilitativo si considera perfezionato senza prescrizioni. Il termine può essere sospeso una sola volta, entro i primi 30 giorni dalla ricezione del progetto, qualora il comune richieda integrazioni o approfondimenti, assegnando un massimo di 30 giorni per rispondere. La mancata risposta entro il termine equivale a rinuncia agli interventi.
Per interventi che richiedono atti di assenso comunale, questi devono essere adottati entro 45 giorni dalla presentazione del progetto. In mancanza di un diniego espresso entro tale termine, il titolo si considera perfezionato senza prescrizioni. Eventuali richieste di integrazioni sospendono il termine, che riprende dal trentesimo giorno o dalla presentazione dei documenti richiesti.
Se sono necessari atti di assenso da amministrazioni diverse, il comune deve convocare una conferenza di servizi entro 5 giorni. Durante la conferenza le amministrazioni possono richiedere integrazioni entro 10 giorni, con un massimo di 15 giorni per la risposta. Il termine è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni. Le determinazioni devono essere rilasciate entro 45 giorni dalla convocazione. In assenza di un diniego motivato, si considera che non vi siano ostacoli al progetto. Se entro 60 giorni dalla presentazione del progetto non viene comunicata una decisione negativa e non ci sono dinieghi motivati da amministrazioni competenti (es. ambientale o sanitaria), il titolo si perfeziona senza prescrizioni.
Trascorsi i termini indicati senza diniego, il proponente può richiedere la pubblicazione dell’avviso di perfezionamento del titolo sul Bollettino Ufficiale della regione. La pubblicazione conferisce efficacia al titolo, rendendolo opponibile ai terzi e avviando i termini per eventuali impugnazioni.
In caso di mancata comunicazione del diniego entro i termini, il comune può esercitare i poteri di autotutela previsti dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990, entro 6 mesi dal perfezionamento del titolo. L’avvio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dall’approvazione e concludersi entro 3 anni. In caso di ritardi, è necessario presentare una nuova PAS.
A partire dal 30 dicembre 2024, ai sensi del D.Lgs. 190/2024, sono regolati da un procedimento autorizzatorio unico gli interventi indicati nell’Allegato C.
Il proponente deve presentare la domanda di autorizzazione unica tramite la piattaforma SUER, utilizzando il modello previsto dall’art. 19, comma 3, del D.lgs. 199/2021.
La domanda va inoltrata alla regione competente o a un ente delegato per gli interventi indicati nell’Allegato C, Sezione I, mentre per gli interventi dell’Allegato C, Sezione II, va inviata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Alla domanda, il proponente deve allegare tutta la documentazione necessaria per ottenere le autorizzazioni richieste, compresi pareri, nulla osta, valutazioni ambientali, culturali o paesaggistiche, e, se necessario, la richiesta di attivazione di procedimenti espropriativi. Inoltre, deve includere l’attestazione di un tecnico abilitato sull’idoneità dell’area e, per i progetti sottoposti a VIA, l’avviso al pubblico richiesto dall’art. 24, comma 2, del D,Lgs. 152/2006.
Infine, il proponente deve allegare la documentazione che dimostri la disponibilità dell’area destinata alla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, comprese le aree demaniali. Se necessario, deve includere anche la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree coinvolte dalle opere connesse. Tuttavia, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa (compresi gli impianti a biogas e quelli per la produzione di biometano di nuova costruzione), così come per gli impianti fotovoltaici e solari termodinamici, non è richiesta questa documentazione per le aree interessate dall’impianto stesso. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l’amministrazione competente condivide la documentazione con le altre amministrazioni coinvolte.
Entro i successivi venti giorni, queste verificano la completezza degli atti e comunicano eventuali richieste di integrazione. L’amministrazione procedente assegna al proponente un termine massimo di 30 giorni per rispondere alle integrazioni, prorogabile una sola volta fino a 90 giorni in caso di progetti complessi. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l’amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell’istanza. Per i progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, l’amministrazione procedente convoca la conferenza dei servizi entro 10 giorni dalla verifica della completezza documentale. Mentre, per i progetti soggetti a valutazioni ambientali, l’autorità competente pubblica un avviso al pubblico entro 10 giorni dalla verifica documentale. Il pubblico può presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Se le osservazioni ricevute richiedono modifiche alla documentazione, il proponente ha massimo 30 giorni per presentarle. La mancata presentazione comporta il rigetto della domanda. La conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica deve concludersi entro 120 giorni dalla prima riunione. Questo termine può essere sospeso per un massimo di 60 giorni per progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o 90 giorni per progetti sottoposti a VIA. La decisione finale della conferenza costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende eventuali provvedimenti di VIA, atti di assenso, e, se necessario, varianti urbanistiche. Inoltre, obbliga il proponente a ripristinare lo stato dei luoghi al termine del progetto e a fornire garanzie finanziarie per tali operazioni. Il provvedimento autorizzatorio unico è pubblicato sul sito dell’amministrazione procedente e ha una validità temporale non inferiore a 4 anni. La mancata realizzazione del progetto o l’inizio delle attività entro i termini previsti comporta la decadenza dell’autorizzazione.
In caso di cause di forza maggiore, il proponente può chiedere una proroga, che deve essere concessa o respinta entro 60 giorni dalla richiesta. Se l’istanza è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’amministrazione procedente, delle determinazioni
relative alla concessione della proroga.
relative alla concessione della proroga.
Per gli interventi off-shore, l’autorizzazione unica richiede l’intesa con la regione interessata. Gli enti coinvolti nei casi specifici (Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Agricoltura) partecipano alla conferenza dei servizi.
Per i progetti soggetti a VIA, il proponente può richiedere che il provvedimento di VIA venga rilasciato separatamente dal procedimento autorizzatorio unico.
Generalmente l’installazione di un impianto fotovoltaico è considerata edilizia libera, ma fanno eccezione i casi in cui i lavori sono svolti all’interno di centri storici, aree protette o zone di particolare interesse pubblico secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004.
In particolare, sono soggetti all’ottenimento di permessi per la loro installazione, gli impianti solari fotovoltaici installati in aree specifiche di cui all’articolo 136 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 42/2004, ossia:
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del suddetto codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Tuttavia, generalmente e salvo casi specifici, se i pannelli solari non risultano visibili dagli spazi pubblici e dai punti di vista panoramici, possono rientrare nella categoria di edifici che rientrano in edilizia libera.
Nel caso in cui l’installazione non rientra tra gli interventi liberi, è obbligatorio presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prima di procedere con l’installazione dell’impianto, altrimenti i lavori potrebbero essere considerati abusivi.
Dal 30 dicembre 2024, secondo le nuove disposizioni del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico delle Rinnovabili), se gli interventi insistono su aree o immobili vincolati, serve il previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendere entro 20 giorni.
Il termine di 30 giorni può essere sospeso una sola volta, qualora l’autorità competente o la Soprintendenza, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, richiedano integrazioni o chiarimenti, motivando esplicitamente la necessità. In questi casi, è concesso un massimo di 15 giorni per fornire quanto richiesto. Il conteggio dei 30 giorni riparte dal quindicesimo giorno o dalla data di presentazione della documentazione integrativa, se precedente. Qualora i documenti non vengano consegnati entro il termine indicato, l’intervento si intende decaduto.
Tuttavia, nel caso l’autorità non si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni, salvo che la Soprintendenza non abbia reso parere negativo, l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole (silenzio assenso) e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace. Sono esclusi da tale autorizzazione, e dunque vengono ricondotti in edilizia libera, gli interventi, ricadenti su centri e nuclei storici soggetti a vincolo paesaggistico, non visibili da spazi esterni e dai punti di vista panoramici, oppure, per la sola installazione di impianti fotovoltaici, le cui coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Questo passaggio non è richiesto neanche per interventi di revamping o repowering di alcuni impianti, come moduli fotovoltaici su edifici senza incremento dell’area occupata o variazioni dell’altezza massima dal suolo oltre il 50% e modifiche di impianti eolici esistenti, autorizzati o abilitati che non comportino aumento delle pale e delle volumetrie di servizio sopra il 30%.
Le disposizioni CEI per gli impianti fotovoltaici delineano un quadro normativo completo che include diverse specifiche, tra cui:
la certificazione CEI EN 61215 (in vigore con aggiornamenti) riguarda i moduli fotovoltaici in silicio cristallino, assicurando la loro conformità e idoneità per l’utilizzo a terra; la norma CEI EN 61646 si occupa dell’omologazione e della qualificazione progettuale dei moduli fotovoltaici a film sottile destinati anch’essi all’utilizzo a terra; la sicurezza dei moduli fotovoltaici è trattata approfonditamente nella norma CEI EN 61730-1, che stabilisce i requisiti essenziali per garantire la loro sicurezza; per quanto riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici, la norma CEI EN 61730-2 definisce gli standard di sicurezza necessari, delineando i protocolli di prova per garantire la conformità agli standard; la qualificazione e l’autorizzazione dei progetti di moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione sono regolamentate dalla norma CEI EN 62108, che ne stabilisce i criteri e le procedure necessarie.
La procedura per ottenere permessi e autorizzazioni per un impianto fotovoltaico domestico è semplificata per coloro che cercano una potenza massima di 200 kW. In precedenza, invece, solo gli impianti con sistemi che generavano meno di 50 kW erano idonei per il processo semplificato.
A partire dal 30 dicembre 2024, l’entrata in vigore del D.Lgs 190/2024 ha modificato la potenza massima in kW che è possibile installare senza permessi nel seguente modo: fino a 12 MW per impianti solari fotovoltaici con potenza massima integrati su copertura o edifici esistenti o su relative pertinenze, senza modificare la sagoma dell’edificio; fino a 12 MW per impianti solari fotovoltaici collocati al di fuori della zona A dell’art. 2 D.M. 1444/1968, se installati su strutture o superfici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dall’edifici e fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; fino a 5 MW per impianti solari fotovoltaici installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; fino a 10 MW per impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; fino a 5 MW per impianti agrivoltaici che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale; fino a 10 MW per gli impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A); fino a 10 MW per la sostituzione di impianti solari termici, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968.
La normativa di riferimento per l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra include: il D.L. 63/2024 convertito con la legge 101/2024 Decreto Agricoltura 2024 che regolamenta l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole; Il D.Lgs. 190/2024 secondo cui, a partire dal 30 dicembre 2024, possono essere installati senza permessi i seguenti impianti a terra alle seguenti condizioni: impianti fotovoltaici fuori zona A) di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968 con potenza fino a 1 MW; impianti fotovoltaici < 5 MW ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; impianti fotovoltaici su aree turistiche/termali fino a 1 MW di potenza; impianti solari termici con potenza ≤ 10 MW collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968; modifiche impianti fotovoltaici esistenti.
Per incentivare l’installazione di pannelli fotovoltaici esistono una serie di agevolazioni fiscali, le quali rendono l’energia rinnovabile più accessibile.
Tra le opportunità disponibili: il Fondo Reddito Energetico, un contributo a fondo perduto rivolto alle famiglie economicamente svantaggiate, con un fondo destinato principalmente al Sud Italia; il Superbonus che permette di detrarre le spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici su condomini e unità abitative, con limiti di spesa variabili in base alle specifiche tecniche dell’intervento; il Bonus Ristrutturazione applicabile anche ai sistemi di accumulo;
- il Decreto CER e il Decreto Energia che offrono incentivi specifici per le Comunità Energetiche Rinnovabili e per la transizione ecologica, mentre le recenti semplificazioni normative agevolano l’installazione in aree protette; il piano transizione 5.0 che si propone di favorire la transizione energetica e digitale delle imprese italiane, incentivando con il sistema del credito d’imposta nuovi investimenti in progetti di innovazione che portino a una riduzione dei consumi energetici. Il Conto Termico 3.0, una valida alternativa all’Ecobonus per l’efficientamento energetico, il fotovoltaico e la climatizzazione ad alta efficienza. Questi strumenti, se sfruttati correttamente, rappresentano un’opportunità concreta per contribuire alla sostenibilità ambientale e ridurre i costi energetici.