Newsletter Luglio 2023 - Smaltimento Pannelli Fotovoltaici: la Guida Definitiva per Privati e Imprese - AEF

Vai ai contenuti
Smaltimento Pannelli Fotovoltaici: la Guida Definitiva per Privati e Imprese

Una convinzione comune, ancora molto diffusa tra gli italiani, è che il costo di smaltimento possa addirittura essere superiore al costo di installazione, ma non c’è nulla di più falso.
Queste voci traggono le loro origini nella mancanza di regolamentazione dettagliata nei primi anni 2000, quando hanno iniziato ad essere installati i primi impianti domestici. Premesso che anche per quegli impianti il problema dello smaltimento ancora non si è presentato, perché il ciclo medio di vita dei pannelli è di almeno 25 anni, per cui tali impianti sono ancora funzionanti e operativi, possiamo dire che il problema normativo sulle regole e sui costi dello  smaltimento è stato definitivamente risolto da un decennio.
Inoltre, nel corso degli anni, si sono moltiplicate le tecnologie di riciclo dei pannelli solari, tanto da diventare un prodotto molto appetibile per le filiere di riciclo, per recuperarne, oltre al vetro, all’alluminio e al silicio, anche preziosi minerali e terre rare, in un’ottica di economia circolare sempre più concreta e presente. Si stima che oltre il 95% del materiale presente nei pannelli possa essere facilmente recuperato, ritornando sotto forma di materia prima nelle filiere produttive. Una ragione in più per smaltire i pannelli secondo le norme.
Dal 2014, infatti, con il Decreto Legislativo 49/2014, emanato in attuazione della Direttiva 2012/19/UE, i moduli solari fotovoltaici a fine vita (sia per danneggiamenti, malfunzionamenti che per esaurimento della capacità produttiva minima nominale) sono classificati ufficialmente come
RAEE, ovvero Rifiuti di Apparecchi Elettrici ed Elettronici. In particolare i pannelli solari sono classificati come RAEE del Raggruppamento n°4 (R4) e, vanno conferiti ad un apposito impianto di trattamento iscritto al Centro di Coordinamento RAEE.
Per valutare costi e modalità di smaltimento, bisogna considerare alcuni fattori che dipendono dalle caratteristiche dell’impianto stesso, primo fra tutti il fatto che l’impianto sia stato incentivato o meno con il cosiddetto Conto Energia, una forma di contributo basato su una tariffa incentivata riproposta dai vari governi fino al 2012.
Faremo quindi una prima distinzione tra:
  1. Impianti non Incentivati dal Conto Energia, per cui modalità e costi di smaltimento dipendono dalla potenza nominale e dalla data dell’installazione
  2. Impianti Incentivati dal Conto Energia, per i quali le modalità e i costi di smaltimento dipendono dal tipo di “Conto Energia” con cui era stato installato l’impianto, ovvero l’incentivo statale erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE)
1) Impianti NON Incentivati dal Conto Energia
Smaltimento in base a Potenza nominale e Data di Installazione
La normativa effettua una prima macro distinzione sulla tipologia di impianti in base alla potenza nominale installata, indipendentemente dal soggetto che ha effettuato l’installazione. Nello specifico, si parla di:
  • impianti domestici, nel caso di potenza installata < 10 kW
  • impianti professionali, nel caso di potenza installata >= 10 kW
Va subito precisato che il termine “domestici” potrebbe indurre in errore, perché viene usato a soli fini esemplificativi. Infatti, se un privato possiede un impianto fotovoltaico ad uso residenziale sul tetto della propria villetta, e la potenza di tale impianto sia superiore ai 10 kW, i singoli moduli saranno considerati come rifiuti professionali, e non domestici, ai fini della disciplina sullo smaltimento dei moduli incentivati.
I moduli fotovoltaici domestici da dismettere vanno conferiti ad un Centro di Raccolta. Il costo delle relative operazioni di smaltimento è a carico dei produttori e già pagato nel prezzo di acquisto. Il conferimento dei moduli fotovoltaici domestici risulta completamente gratuito per chi li ha utilizzati.
Nel caso di dismissione dei pannelli fotovoltaici professionali, cioè provenienti da impianti di potenza uguale o superiore a 10 kW, il rifiuto deve essere conferito, per il tramite di soggetti autorizzati, ad un impianto di trattamento abilitato che sia iscritto al Centro di Coordinamento RAEE.
Per comprendere su chi gravino le spese relative allo smaltimento dei pannelli professionali, occorre fare un’importante distinzione: il finanziamento delle operazioni di smaltimento è a carico del detentore dell’impianto per i pannelli immessi sul mercato antecedentemente alla data del 12 aprile 2014, mentre per gli altri pannelli è a carico del produttore.
Quindi, riepilogando:
  • per impianti professionali (non incentivati dal Conto Energia) installati prima del 12 aprile 2014, lo smaltimento è a carico del proprietario. Ricordiamo, tuttavia, che per tutti i RAEE, la norma prevede espressamente la possibilità dello scambio “Uno Contro Uno”, ovvero, in caso di acquisto di un nuovo impianto, sarà colui che vende i nuovi pannelli a doversi occupare dello smaltimento dei vecchi
  • per impianti professionali  (non incentivati dal Conto Energia) installati dopo il 12 aprile 2014, il costo dello smaltimento è a carico del produttore, quindi per il proprietario non ci sarà alcuna spesa aggiuntiva in fase di conferimento del RAEE presso i centri raccolta
Anche nel caso dei pannelli professionali, è necessario presentare al GSE la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento, facendo previamente firmare la “Dichiarazione di avvenuta consegna” al soggetto che prende in carico il rifiuto fotovoltaico.
2) Impianti Incentivati dal Conto Energia
Per comprendere correttamente come funziona lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, occorre ricordare che fino a pochi anni fa erano previsti degli incentivi per chi decidesse di acquistare e installare impianti fotovoltaici presso la propria abitazione o la propria azienda.
Tali incentivi venivano identificati con il nome di Conto Energia, una soluzione che fu riproposta per 5 volte nel corso degli anni, fino al 2012, e che prevede l’erogazione dell’incentivo in varie tranche, secondo un piano pluriennale. Ebbene, nel momento in cui il GSE eroga al possessore l’incentivo previsto per l’installazione dell’impianto, trattiene un piccolo importo a garanzia in previsione del successivo smaltimento dei pannelli solari.
Questa trattenuta avviene a solo titolo cautelativo e può essere definita a tutti gli effetti come una cauzione. Infatti, se poi il soggetto responsabile (cioè il possessore e utilizzatore dell’impianto) effettua lo smaltimento seguendo correttamente le procedure previste, le somme trattenute gli vengono prontamente rimborsate dal GSE.
Nello specifico, la modalità e i costi di smaltimento dipendono dal tipo di Conto Energia con cui è stato acquistato l’impianto.
L’Art. 40 del D.lgs. 49/2014 disciplina le procedure di smaltimento per i pannelli fotovoltaici per cui è stato attivato uno dei seguenti incentivi:
  • I, II, III Conto Energia (periodo 2005-2010)
  • IV Conto Energia, per impianti fotovoltaici e sistemi fotovoltaici architettonicamente integrati (BiPV), installati fino al 06.2012, e tutti gli impianti a concentrazione
  • V Conto Energia, solo per impianti fotovoltaici installati fino al 30.06.2012, tutti i sistemi BiPV e gli impianti a concentrazione
In tutti questi casi il GSE ha trattenuto direttamente dalle somme erogate negli ultimi 10 anni di incentivo, un importo a garanzia del corretto smaltimento, che, dopo aver dimostrato il corretto smaltimento dell’impianto, verrà restituita in un’unica soluzione. Per questo motivo, lo smaltimento va comunicato tempestivamente al GSE, con il modulo di “Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia”. Bisogna trasmettere tale comunicazione al GSE anche in caso di sostituzione di un singolo modulo, così il gestore aggiornerà il conteggio delle somme trattenute.
Gli impianti che non rientrano in quest’elenco vengono regolamentati dal Disciplinare Tecnico del GSE del dicembre del 2012. Ci riferiamo quindi a:
  • IV Conto Energia, in merito agli impianti entrati in funzione dal 1°luglio 2012, esclusi gli impianti a concentrazione
  • V Conto Energia, per gli impianti entrati in funzione dal 1°luglio 2012, esclusi gli impianti a concentrazione e gli impianti BiPV
In questi casi è prevista una convenzione tra i produttori e i consorzi addetti, per la gestione del RAEE fotovoltaico, che attribuisca al produttore la responsabilità del corretto smaltimento. Per questo motivo non è prevista alcuna trattenuta sugli incentivi.
La dichiarazione di avvenuta consegna, debitamente firmata, va inoltrata entro 6 mesi dallo smaltimento al GSE, corredata di una copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e del certificato di avvenuto trattamento o recupero, che viene rilasciato dal responsabile dell’impianto di trattamento. Una volta verificata la correttezza della procedura osservata, il GSE provvede a restituire la quota trattenuta, comprensiva degli interessi maturati.
Se lo smaltimento del modulo incentivato non è dovuto a dismissione, ma a sostituzione con un nuovo modulo, occorre comunque conferire i rifiuti al Centro di Raccolta. In più, è necessario comunicare al GSE i dati relativi al nuovo pannello, attraverso l’apposito Portale Informatico dell’Ente. Il GSE non restituisce immediatamente la quota trattenuta, ma nemmeno trattiene un’ulteriore quota per il nuovo pannello installato. In mancanza della corretta osservanza del procedimento appena descritto, invece, il GSE provvede a trattenere un’ulteriore quota relativa al nuovo pannello.
Nel caso in cui lo smaltimento del pannello professionale sia dovuto a sostituzione dello stesso con un nuovo pannello (e non a dismissione), la procedura da seguire è analoga, ma tra la documentazione da inviare al GSE figura anche una copia dello schedario di carico e scarico rilasciato dall’installatore o dal distributore. Una volta inseriti i dati relativi al nuovo pannello sul Portale Informatico del GSE, quest’ultimo (diversamente da quanto accade nella sostituzione di pannelli domestici, descritta più sopra) provvederà a restituire la quota trattenuta relativa al rifiuto smaltito e tratterrà la quota per ogni nuovo pannello installato.



Torna ai contenuti