Newsletter luglio 2021 - proroghe ufficiali di Superbonus e cessione del credito - AEF

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Diventano così definitive le proroghe del Superbonus 110% fino al 30 giugno 2022, per interventi di persone fisiche su edifici unifamiliari, e delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura a tutto il 2022, previste dalla legge di Bilancio 2021.
Il quadro dei termini d’applicazione del Superbonus si completa con l’intervento del dl 59/2021, sul Fondo complementare, definitivamente convertito nella legge 101/2021, che ha esteso l’agevolazione al 110% fino al:
- 31 dicembre 2022, per i condomìni “civilistici”, senza ulteriori condizioni;
- 30 giugno 2022, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”), estendibile al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori;
- 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli Iacp, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.
Pertanto, con l’approvazione definitiva del Pnrr da parte dell’Ecofin, i termini di vigenza del Superbonus 110%, della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura sono quelli sintetizzati nella tabella qui sotto (pubblicata da Ance, associazione nazionale dei costruttori edili):



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