Linea vita - AEF

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LINEA VITA - LAVORO SICURO IN QUOTA

                                               
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I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi molto elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro. Ogni responsabile di un immobile (amministratore condominiale o proprietario) o il datore di lavoro, dirigenti e preposti possono essere coinvolti in azioni penali e civili qualora emergano violazioni o deficienze nei riguardi delle normative vigenti in merito alla protezione dei lavori in quota. Le linee vita di tipo stabile (secondo la norma UNI EN 795) sono costituite da un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alle quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini. Esse vengono installate sulle coperture dei nuovi edifici per la loro manutenzione e per la manutenzione periodica di eventuali impianti o coperture fotovoltaiche, a seguito di una normativa nazionale attualmente adottata solo da alcune regioni italiane.

 
La Regione Toscana è stata la prima a obbligare l’installazione di linee vita con l’emanazione del Regolamento 18 dicembre 2013, n. 75/R di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
 
Il regolamento ha introdotto l’obbligo di redazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell’eleborato tecnico della copertura (comprendente tra l’altro planimetria con indicazione dei dispositivi, relazione di valutazione del supporto e calcolo del sistema di fissaggio degli ancoraggi alla struttura).

 
Con ultima modifica  la  Legge Regionale  10 novembre 2014, n. 65  prevede infatti:
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"I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le
coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici,l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l’efficacia della SCIA. In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L’esecuzione dei lavori previsti dal permesso
di costruire o dalla SCIA può essere riavviata solo dopo l’ottemperanza agli obblighi . L’accertamento delle violazioni di cui al presente articolo è di competenza dell’azienda USL.
 
La competenza all'applicazione delle relative sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata."



 
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