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Fotovoltaico, fisco e catasto: un po' di chiarezza..
Con la Circolare n. 36/E del 19.12.2013, l'Amministrazione finanziara interviene per chiarire la qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici. In passato c'è stata molta confusione e contrasti; con questa circolare, invece, l'Agenzia delle Entrate si "allinea" alla prassi dell'Agenzia del Territorio.
Il primo passo è quello di fare una differenza tra beni immobili e beni mobili e capire quindi, quando il fotovoltaico è considerato bene immobile e quando è mobile.Impianto fotovoltaico - Beni immobiliL'impianto fotovoltaico si considera bene immobile quando deve essere dichiarato al catasto indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte.Pertanto, vanno accatastati autonomamente e considerati unità immobile a sè, nei casi in cui:o costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica, ossia nella categoria catastale D1 opificio; ad es. si costruisce l'impianto su un terreno non pertinenziale adiacente al capannone.o se l'impianto aumenta il valore o la redditività del fabbricato di almeno il 15%Di conseguenza il valore di ammortamento sarà il 4% su 25 anniImpianto fotovoltaico - Beni mobiliL'impianto fotovoltaico si considera bene mobile se risulta di "piccola entità" e di conseguenza non hanno una propria rilevanza reddituale, per cui non è necessaria la dichiarazione di variazione catastale.Si tratta soprattutto di impianti ad uso domestico; nello specifico sono mobili nel caso in cui:o la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore ai 3 KWo la potenza nominale complessiva espressa in KW non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliare serviteo per istallazioni poste a terra hanno un ingombro non superiore a 150 metri cubiIn questo caso il valore di ammortamento sarà il 9% su 11 anni[image:image-1]