IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
MODALITA’ E SCADENZE PER IL CONTROLLO OBBLIGATORIO
DELLE INTERFACCE
L’autorità obbliga, in aggiunta alle norme CEI 016 e 21 , ad effettuare il controllo e le interfacce fra impianto FV e rete.
Per il momento, l’obbligo di un controllo quinquennale sulla protezione di interfaccia, con relativa comunicazione al distributore di rete, riguarda solo gli impianti al di sopra egli 11,08 kWp con interfaccia fra rete e FV esterna all’inverter.
I proprietari di impianti al di sotto di 11,08 kWp, o che hanno l’interfaccia fra rete e FV inclusa nell’inverter, sono comunque tenuti secondo il CEI a fare manutenzione annuale, intesa come controllo, tramite la funzione Autotest, dell’esistenza di eventuali malfunzionamenti. Il proprietario dell’impianto è tenuto ad annotare i risultati sul registro di impianto ma non ha l’obbligo di comunicarli al distributore elettrico.
Nella delibera AEEGSI 786/2016, riguardante le normative CEI 016, per la media tensione, e CEI 021, per la bassa tensione, si specificano quindi modalità e scadenze di controllo della protezione dell’interfaccia (esterna) fra impianto e rete, a cui dovranno sottostare i proprietari di impianti al di sopra degli 11,08 kW in bassa e media tensione.
La delibera 786/2016 non fa riferimento a eventuali obblighi per quanto riguarda gli impianti con interfaccia integrata nell’inverter. Tuttavia, la norma CEI 0-21 afferma che la manutenzione è obbligatoria per tutti, riprendendo un concetto che si applica agli impianti elettrici in generale:
“All’attivazione dell’impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio l’Utente produttore è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.
Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l’impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti. Esse sono un preciso obbligo richiamato dalla legge (art. 15 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e art. 8 del DM 22/01/08 n. 37) e possono essere svolte in conformità alle norme e guide CEI di riferimento (ad es. la Guida CEI 64-14 e la Norma CEI 64-8 per gli impianti in BT, ecc.).”
Riassumendo:
- Chi può fare i controlli
I controlli possono essere effettuati solo da un tecnico specializzato il quale dovrà poi firmare la scheda di avvenuto controllo.
- Nelle regioni che non hanno ancora applicato la legge 28 del 2011, il tecnico deve solamente essere abilitato al controllo degli impianti elettrici
- Nelle regioni che hanno applicato la legge 28 del 2011, come per esempio Lombardia, Veneto e Piemonte, il tecnico deve essere specializzato in impianti a rinnovabili
- Quando vanno fatti i controlli
La scadenza dei controlli dipende dall’anno di installazione dell’impianto:
- Gli impianti installati dopo il 1° Agosto 2016 devono essere controllati entro il 2021
- Gli impianti installati tra Luglio 2012 e Luglio 2016, devono essere controllati entro il 31 Marzo 2018 o entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio o entro 5 anni dalla precedente verifica documentata
- Gli impianti installati tra Gennaio 2010 e Giugno 2012, devono essere controllati entro il 31 Dicembre 2017 o entro 5 anni dalla precedente verifica documentata
- Promemoria di scadenza
Il proprietario dell’impianto non verrà avvisato di dover fare il controllo sull’interfaccia; spetterà, infatti, al proprietario stesso informarsi.
In caso di non rispetto delle scadenze, i proprietari degli impianti saranno avvisati dal GSE per raccomandata o posta elettronica certificata ed avranno un mese di tempo per adempiere all’obbligo.
Se il proprietario non effettua i controlli entro un mese, lo stesso GSE procederà all’interruzione degli incentivi, scambio sul posto e ritiro dedicato; entro due mesi, il GSE procederà al distacco dell’impianto dalla rete.
- Costo del controllo
Il costo del controllo obbligatorio si aggirerà tra i 300,00 per la bassa tensione e i 600,00-800,00 € circa per la media tensione.
Anche se i controlli non sono obbligatori, quindi, per gli impianti inferiori a 11,08 kWp, è buona prassi effettuare una revisione periodica (consigliato almeno una volta l’anno) dell’impianto e del corretto funzionamento dell’inverter, non solo per evitare di correre rischi ma anche per evitare di perdere l’energia producibile.
Fonte: qualenergia.it