Agevolazioni fiscali 2016 - AEF

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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: 
LE AGEVOLAZIONI FISCALI 2016
 

1.0 LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

È possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

I contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
    •       50% delle spese sostenute dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2016, con un limite massimo di 96.000,00 € per ciascuna unità immobiliare
    •       36% delle spese sostenute dal 1° Gennaio 2017, con il limite massimo di 48.000,00 € per unità immobiliare.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
 
CHI PUO’ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
·         proprietari o nudi proprietari
·         titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
·         locatari o comodatari
·         soci di cooperative divise e indivise
·         imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
·         soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
 
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
 
QUALI SONO GLI INTERVENTI OGGETTO DI DETRAZIONE
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

A. Gli interventi di manutenzione ordinaria (in questo caso la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (Tra queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera..)

B. La detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
 
--> Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quindi ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.

C. Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
 
D. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
 
E. I lavori finalizzati  
      - all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi
      - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro    
         mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna
      - all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi. La detrazione compete unicamente
         per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese
         sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la
        comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

F. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti (come ad esempio il furto, l’aggressione..) da parte di terzi. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, come, ad esempio l’apposizione di grate sulle finestre, l’inserimento di porte blindate o rinforzate, i vetri antisfondamento e altri. Non rientra invece nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
 
G. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
 
H. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (come per esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico)
 
I. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio*
 
L. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione compete per esempio la sostituzione del tubo del gas, la riparazione di una presa mal funzionante, l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano.
 
* Fino al 31 Dicembre 2016 è prevista una maggiore detrazione per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche: in particolare, è riconosciuta una detrazione pari al 65% delle spese effettuate, con un limite massimo di 96.000,00 € per unità immobiliare.
 
 
ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
  •       le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  •       le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  •      le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge    1083/71)
  •       le spese per l’acquisto dei materiali
  •       il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  •       le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  •       l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  •       gli oneri di urbanizzazione
  •      gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati
 
NON possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto di detrazione, le spese di trasloco e custodia ei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi.
 
 
METODOLOGIE DI PAGAMENTO
A - Bonifico Bancario.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:
  •          causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  •          codice fiscale del beneficiario della detrazione
  •          codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
 
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Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
 
IMPORTANTE: Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%.
 
B - Spese pagate tramite finanziamento.
Se i lavori sono stati pagati da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo potrà ugualmente richiedere l’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:
  •          la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
  •          il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.
 
Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.
 
NOTA BENE: I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.


COME SI PUO’ PERDERE LA DETRAZIONE
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:
·         non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
·         il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste
·         non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
·         non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
·         le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
·         sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi
 
 
COSA SUCCEDE SE CAMBIA IL POSSESSO
Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
 
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”, non solo per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

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CUMULABILITA’ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale (detrazione del 65%) prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
 
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.



Per maggiori informazioni e dettagli, è possibile scaricare l’informativa completa dell’Agenzia delle Entrate, al link seguente



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