Accatastamento 2016 - AEF

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ACCATASTAMENTO 2016

[image:image-1] A decorrere dal primo gennaio 2016 il nostro ordinamento giuridico si arricchisce di elementi innovativi che continuano la sequela, interpretativa, attinente alla disciplina di accatastamento degli impianti fotovoltaici.
Nello specifico l’art.1, al comma 18, della Legge di Stabilità 2016, recita come segue:
«La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»




Quadro normativo, di innesto, della legge di stabilità e sequela delle interpretazioni sull’accatastamento fotovoltaico

La prima precisazione da fare attiene alla natura del bene in questione, ossia: l’impianto fotovoltaico va inteso come bene mobile o immobile? Questo concetto è posto alla base di diverse sentenze della corte di Cassazione come le sentenze n. 16824 del 21/7/2006 e n. 162 del 20/5/2008 che individuano come elemento qualificante, ai fini catastali, l’autonomia funzionale e la destinazione, stessa, dell’unità immobiliare.
Anche la Risoluzione 3/T del 6/11/2008, dell’Agenzia delle Entrate, segue la scia dell’interpretazione normativa tracciata dalle sentenze della Cassazione estendendo l’obbligo di accatastamento dei pannelli fotovoltaici, come unità immobiliari a destinazione speciale, nella categoria catastale del gruppo D/1.

Obbligo di accatastamento fotovoltaico parziale, totale e non dovuto
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Da quanto descritto costituiscono unità immobiliari, ed hanno obbligo di accatastamento totale, i parchi fotovoltaici in quanto la loro autonomia funzionale e produttiva li rendono comparabili ad una centrale di produzione elettrica. I parchi fotovoltaici funzionali sono ascritti alla categoria opifici (D/1). L’accatastamento dell’impianto fotovoltaico è parziale quando la sua entità non genera autonomia funzionale degli stabili bensì ne costituisce una semplice pertinenza immobiliare.
Quindi, essendo valutati come pertinenza, essi vanno inseriti nella rendita catastale aumentandola con ragionevole proporzione, ma solo con le seguenti modalità:
– quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 kW e genera un aumento superiore o pari al 15% del valore catastale dell’immobile;
– quando la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 3 volte il numero delle unità immobiliari comuni servite all’impianto.
Invece, non sussistono obblighi nei seguenti casi:
– quando la potenza nominale dell’impianto (fotovoltaico) è inferiore a 3 kW per ogni unità immobiliare asservita;
– quando la potenza nominale complessiva, espressa in kW, è minore a 3 volte il numero delle unità immobiliari comuni servite all’impianto


Proviamo a fare un esempio pratico

[image:image-3]Nel caso in cui è noto il valore dell’impianto la rendita catastale si calcola in modo molto semplice ed è pari al 2% del valore dell’impianto moltiplicato per 0,375.
Esempio su una rendita catastale di immobile pari a 2000€ ed un valore dell’impianto di 30.000 €
Rendita catastale di riferimento 15% di 2000 € = 300 €
Rendita catastale impianto = 2% di (30.000 € x 0,375)= 225 €
Essendo la rendita catastale dell’impianto inferiore al 15% (225 € < 300 €) della rendita catastale dell’immobile, non sussistono obblighi di accatastamento del fotovoltaico. Se non si conosce il valore dell’impianto si ricorre ad un calcolo forfettario, assegnando un valore di 1.200 € per ogni kW dell’impianto. Da una serie di proiezioni di calcoli si ritiene che, in linea di massima, per impianti con potenza inferiore a 5 kW non si ha obbligo di accatastamento mentre superati i 7kW la statistica si inverte, in quanto la percentuale è, quasi sempre, superiore al 15% del valore nominale di rendita catastale.






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