Bonus edilizi 2025
La circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e fissa regole diverse rispetto agli anni scorsi, chiarendo così tutti i dubbi su come avvalersi correttamente dei nuovi bonus edilizi. Nel 2025 restano in vigore alcuni degli incentivi più noti, tra cui:
il Bonus Ristrutturazioni,
l’Ecobonus,
il Sismabonus,
il Bonus Mobili,
il Bonus Barriere Architettoniche.
Scompare invece il “Superbonus” al 110% così come lo conoscevamo.
E così, chi ristruttura la prima casa può ancora godere di una detrazione IRPEF del 50%, fino a un tetto massimo di 96.000 euro; mentre, per gli immobili diversi dall’abitazione principale (quindi seconde case, case in affitto, uffici, ecc.), la detrazione scende al 36%.
Va precisato che la possibilità di ottenere la detrazione al 50% è concessa solo a chi possegga due requisiti fondamentali: il diritto di proprietà o diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull’immobile ristrutturato e l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale.
Inoltre, viene ipotizzato che i Bonus edilizi per la ristrutturazione della prima casa saranno fruibili anche nel 2026 e 2027, seppur con una detrazione inferiore, ridotta al 30%.
Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda invece l’Ecobonus. Fino al 2024 era possibile ottenere una detrazione anche per la sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione. Da quest’anno per il cittadino non sarà più possibile ottenere i bonus per la sostituzione di una caldaia vecchia con altra dotata di impianto alimentato a combustibili fossili. Questa scelta è coerente con la direzione “green” imposta dall’Unione Europea. La Circolare 8/E del 19 giugno 2025 precisa inoltre che, per essere ammessi all’incentivo, i nuovi impianti dovranno essere muniti di una dichiarazione di conformità.
La circolare ribadisce, infine, alcuni aspetti fondamentali:
- è obbligatorio il cosiddetto “bonifico parlante” per pagare le spese, indicando correttamente la causale, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA dell’impresa;
- vanno conservate tutte le fatture e, in caso di lavori energetici, le comunicazioni all’ENEA devono essere inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- se si usufruisce della cessione del credito o dello sconto in fattura, è obbligatorio il visto di conformità da parte di un CAF o di un professionista abilitato;
- viene confermato che, in caso di ritardo nella comunicazione all’ENEA, se l’intervento non è puramente energetico, la detrazione non viene persa. È una novità importante per chi ha avuto difficoltà con i tempi.
La Circolare 8/E rappresenta un punto di riferimento utile per evitare errori nella domanda di accesso ai benefici e per non perdere il diritto al bonus.
Resta sempre consigliato, per effettuare la domanda, avvalersi dell’opera di un professionista che raccolga tutti i documenti necessari e illustri, nel dettaglio, ai richiedenti quali sono le regole di accesso al bonus.